nuovo tracciato xml

Fattura elettronica: al via dal 1° gennaio 2021 il nuovo tracciato

Fattura elettronica: Aa via dal 1° ottobre il nuovo tracciato XML

 

Il 28 febbraio, con provvedimento direttoriale n. 99922, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto all’aggiornamento del documento di specifiche tecniche alla versione 1.6. L’aggiornamento del tracciato si è reso necessario per preparare le future semplificazioni amministrative relative alla dichiarazione dei redditi per le persone giuridiche, alla predisposizione automatica delle bozze delle liquidazioni IVA e, successivamente, alla pre-compilazione di Libri e Registri contabili [1].

 

– di Francesco Foglio | 1 aprile 2020

 

Oltre a questo, l’aggiornamento del tracciato si propone lo scopo di meglio dettagliare alcune tipologie documentali e collegati codici natura, al fine di superare l’utilizzo di note testuali o semplici richiami normativi, in favore di un miglior approccio all’automatismo di processo contabile. Ecco quindi, come si vedrà oltre, che i nuovi codici terranno conto, tra gli altri, dei contributi Inps, Enasarco ed Enpam e, in dettaglio, delle operazioni non imponibili e di quelle in reverse charge.

1. L’ambito di applicazione

Come specificato nel provvedimento direttoriale 99922, “per garantire la continuità dei servizi e il graduale adeguamento alle nuove specifiche, la trasmissione al Sistema di Interscambio […] e il recapito delle fatture elettroniche sono comunque consentiti fino al 30 settembre 2020 anche secondo le specifiche tecniche approvate con il Provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018”.

Ciò significa che nel periodo transitorio, dal 4 maggio al 30 settembre, il nuovo tracciato 1.6 e il precedente potranno convivere senza problemi. Ovviamente, in tale periodo, SDI applicherà comunque i nuovi controlli formali – che vedremo oltre – al fine di fare corretto fine tuning sulle nuove specifiche. Dal 1° ottobre, invece, SDI accetterà esclusivamente i documenti strutturati con il nuovo tracciato 1.6.

2. Header e body della fattura (2.1.2 – 2.1.7 – 2.1.8[2])

Per quanto attiene ai dati anagrafici del cedente/prestatore, si segnala la modifica intervenuta al tag IDPaese:

IdPaese: codice del paese assegnante l’identifcativo fiscale al soggetto cedente/prestatore. Se vale IT, il sistema verifica che il TipoDocumento sia diverso da TD17, TD18 e TD19; in caso contrario il file viene scartato con codice errore 00473.

Nei dati generali del body della fattura, invece, è stato meglio specificato il tag DatiRitenuta:

DatiRitenuta (i seguenti elementi vanno valorizzati nei casi in cui sia applicabile la ritenuta o il contributo previdenziale che non è rappresentabile come cassa).

Sempre nel body fattura, dati beni e servizi, è stato così aggiornato il tag DatiRiepilogo:

DatiRiepilogo (dati obbligatori; questo blocco deve essere valorizzato per ogni aliquota IVA e modalità di versamento dell’imposta (“scissione dei pagamenti “ od ordinaria), e/o per ogni natura; in caso contrario il file viene scartato con codice errore 00443 o 00444

 

3. Dati generali documento (2.2.9.1)

Alle tipologie documentali già esistenti, sono definite le seguenti nuove:

 

TD16 Integrazione fattura reverse charge interno

TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero

TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari

TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72

TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)

TD21 Autofattura per splafonamento TD22 Estrazione beni da Deposito IVA

TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA

TD24 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a) TD25 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)

TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)

TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

 

Alcune di queste, sono particolarmente significative.

 

TD17, TD18, TD19 e TD20 avranno impatti sul c.d. esterometro. Già con la sperimentazione al via dal 4 maggio, infatti, sarà possibile utilizzare i codici da 17 a 19 per inviare le integrazioni e le autofatture per acquisti di servizi dall’estero, di beni intracomunitari nonché di beni ceduti nel territorio dello Stato da parte di soggetti non residenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2 del d.P.R. n. 633/72. L’integrazione così realizzata, renderà certamente più semplice ed efficiente la registrazione e la contabilizzazione delle operazioni transfrontaliere. Lato fatture vendita, invece, sarà mantenuto l’utilizzo del TD01.

Con TD20, infine, sarà possibile trasmettere l’autofattura per regolarizzare acquisti intracomunitari quando la relativa fattura non sia stata ricevuta nei termini o qualora riporti un corrispettivo inferiore a quello effettivo.

Importante anche il tipo TD27 che permetterà di gestire in automatico la trasmissione e ricezione dal SDI delle auto-fatture che riportano quale mittente e destinatario lo stesso soggetto. Con questo tipo documento, infatti, sarà possibile evitare che l’autofattura, quando ricevuta dal SDI, sia inserita tra le fatture di acquisto.

Quanto alle tipologie di ritenuta, si segnala l’introduzione dei seguenti codici:

 

RT03 Contributo INPS

RT04 Contributo ENASARCO

RT05 Contributo ENPAM

RT06 Altro contributo previdenziale

 

I codici natura operazione, invece, si arricchiscono dei seguenti (si vedano anche 2.2.10.2 e 4.2.1.2.2[3]):

 

N2.2 non soggette – altri casi N3.1 non imponibili – esportazioni

N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie

N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino

N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione

N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento

N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond

N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero

N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro

N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile

N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati

N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari

N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici

N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi

N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico

N6.9 inversione contabile – altri casi

 

Come per le tipologie documentali, anche i nuovi codici natura avranno un impatto importante sulla rappresentazione delle specifiche casistiche di esenzione o non imponibilità. Nello specifico, l’ampliamento delle sotto-categorie di dettaglio, ha riguardato:

– le operazioni non soggette (N2), che dovranno essere distinte dai casi riconducibili p.e.: agli artt. da 7 a 7-septies del d.P.R. n. 633/72 (N2.1); altri casi di operazioni non soggette (N2.2.);

– le operazioni non imponibili (N3), che dovranno essere puntualmente specificate secondo la tipologia di cessione: cessioni intracomunitarie (N3.2); cessioni verso San Marino (N3.3); operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (N3.4); a seguito di dichiarazioni d’intento (N3.5); altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond (N3.6);

– le inversioni contabili (N6), che dovranno essere distinte secondo le differenti tipologie di operazione: cessione di rottami e altri materiali di recupero (N6.1); cessione di oro e argento puro (N6.2); subappalto nel settore edile (N6.3); cessione di fabbricati (N6.4); cessione di telefoni cellulari (N6.5); cessione di prodotti elettronici (N6.6); prestazioni comparto edile e settori connessi (N6.7); operazioni settore energetico (N6.8); altri casi (N6.9).

4. I codici errore – Appendice 1

In conseguenza degli aggiornamenti di cui sopra, sono stati aggiunti nuovi codici errore che si presenteranno per il caso specifico di mancato superamento dei controlli sulle nuove tipologie e nature documentali.

 

Verifica di coerenza sul contenuto

La verifica viene effettuata per garantire la coerenza del contenuto degli elementi informativi per come previsto dalle regole tecniche; in caso di mancato rispetto di dette regole, il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:

– Codice: 00443 Descrizione: non c’è corrispondenza tra i valori indicati nell’elemento

2.2.1.12 <AliquotaIVA> o 2.1.1.7.5 <AliquotaIVA> e quelli dell’elemento 2.2.2.1 <AliquotaIVA> (tutti i valori delle aliquote IVA presenti nelle linee di dettaglio di una fattura o nei dati di cassa previdenziale devono essere presenti anche nei dati di riepilogo) (vale solo per le fatture ordinarie);

– Codice: 00444 Descrizione: non c’è corrispondenza tra i valori indicati nell’elemento

2.2.1.14 <Natura> o 2.1.1.7.7 <Natura> e quelli dell’elemento 2.2.2.2 <Natura> (tutti i valori di natura dell’operazione presenti nelle linee di dettaglio di una fattura o nei dati di cassa previdenziale devono essere presenti anche nei dati di riepilogo) (vale solo per le fatture ordinarie);

– Codice: 00445 (controllo in vigore dal primo ottobre 2020) Descrizione in caso di fatture ordinarie: non è più ammesso il valore generico N2, N3 o N6 come codice natura. Descrizione in caso di fatture semplificate: non è più ammesso il valore generico N2 o N3 come codice natura dell’operazione (a partire dal primo ottobre 2020 non è più consentito utilizzare i codici natura ‘padre’ ma solo quelli di dettaglio, laddove previsti; in particolare per le fatture ordinarie non sono più utilizzabili i codici N2, N3 e N6, mente per quelle semplificate non sono più utilizzabili i codici N2 e N3);

– Codice: 00471 Descrizione: per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 il cedente/prestatore non può essere uguale al cessionario/committente (i valori TD16, TD17, TD18, TD19 e TD20 del tipo documento non ammettono l’indicazione in fattura dello stesso soggetto sia come cedente che come cessionario);

(vale solo per le fatture ordinarie)

– Codice: 00472 Descrizione: per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 il cedente/prestatore deve essere uguale al cessionario/committente (il tipo documento ‘autofattura per splafonamento’ non ammette l’indicazione in fattura di un cedente diverso dal cessionario) (vale solo per le fatture ordinarie);

– Codice: 00473 Descrizione: per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 non è ammesso il valore IT nell’elemento 1.2.1.1.1 (i valori TD17, TD18 e TD19 del tipo documento non ammettono l’indicazione in fattura di un cedente italiano) (vale solo per le fatture ordinarie);

– Codice: 00474 Descrizione: per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 non sono ammesse linee di dettaglio con l’elemento 2.2.1.12 contenente valore zero (nel tipo documento ‘autofattura per splafonamento’ tutte le linee di dettaglio devo avere un’aliquota IVA diversa da zero) (vale solo per le fatture ordinarie).

4.1 Appendice 2 (fatture transfrontaliere)

 

Verifica di coerenza sul contenuto

La verifica viene effettuata per garantire la coerenza del contenuto degli elementi informativi per come previsto dalle regole tecniche; in caso di mancato rispetto di dette regole, il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:

– Codice: 00448 (controllo in vigore dal primo ottobre 2020) Descrizione: non è più ammesso il valore generico N2, N3 o N6 come codice natura dell’operazione (a partire dal primo ottobre 2020 non è più consentito utilizzare i codici natura ‘padre’ ma solo quelli di dettaglio, laddove previsti; in particolare non sono più utilizzabili i codici N2, N3 e N6)

 

Verifica di validità del contenuto dei dati fattura

– Codice: 00321 Descrizione: In presenza di una partita IVA di gruppo IVA del Cedente/Prestatore occorre valorizzare il Codice Fiscale del Cedente/Prestatore con quello del soggetto partecipante al gruppo;

– Codice: 00325 Descrizione: In presenza di una partita IVA di gruppo IVA del Cessionario/Committente occorre valorizzare il Codice Fiscale del Cessionario/Committente con quello del soggetto partecipante al gruppo.

 

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le news YouDOX? Scopri gli articoli del nostro Blog, iscriviti al nostro canale Youtube oppure seguici su Linkedin!

 

[1] Si veda il decreto fiscale 2020 (art. 16, D.L. n. 124/2019) in cui è previsto, per le sole operazioni poste in essere dal 1° luglio 2020 in avanti, che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione dei contribuenti i registri IVA, degli acquisti e delle fatture emesse, precompilati.

[2] La notazione è riferita ai paragrafi delle specifiche tecniche 1.6

[3] Nel caso dei dati fatture emesse DTE, è stato eliminato il codice natura N6 “inversione contabile (per le operazioni in reverse

charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti”