Trasmissione telematica dei corrispettivi carburanti

Facciamo il punto sull’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi carburanti a partire dal 1° settembre 2020.

Trasmissione telematica dei corrispettivi carburanti: il quadro normativo di riferimento

Le regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi carburante sono state definite nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 maggio 2018 , d’intesa con l’Agenzia delle dogane e monopoli, a sua volta modificato dal provvedimento del 30 dicembre 2019.

Il provvedimento N.171426 del 22 aprile 2020 (link), a fronte dell’emergenza sanitaria nazionale “Covid-19”, va a modificare il calendario previsto per l’invio dei corrispettivi carburante, prorogando i termini di avvio per la memorizzazione e trasmissione elettronica e prevedendo partenze differenziate.

L’invio corrispettivi carburanti: il calendario previsto e i soggetti coinvolti

I gestori di impianti di erogazione di gasolio e benzina, destinati a essere utilizzati come carburanti per motori, che nel 2018 hanno erogato complessivamente volumi per una quantità superiore a 1,5 milioni di litri saranno i primi ad effettuare la trasmissione telematica dei corrispettivi carburanti, a partire dal 1° settembre 2020.

Per i gestori che nel 2018 hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, fino a 1,5 milioni di litri l’invio dei corrispettivi telematici parte il 1° gennaio 2021.

Con che frequenza andranno inviati telematicamente i corrispettivi carburanti?

La frequenza di trasmissione dei corrispettivi telematici per i distributori di carburante rimarrà invariata. I corrispettivi oil andranno inviati telematicamente all’Agenzia delle Dogane entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento per coloro i quali effettuano la liquidazione periodica Iva con cadenza trimestrale ed entro l’ultimo giorno del mese successivo al mese di riferimento per coloro che attuano la liquidazione mensile dell’Iva.

Quali dati trasmettere e come effettuare la trasmissione telematica dei corrispettivi carburanti

I dati da memorizzare elettronicamente e trasmettere on line sono relativi ai corrispettivi giornalieri derivanti da cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori.

L’invio dei corrispettivi carburante dovrà essere diretto all’Agenzia delle Dogane, che poi li metterà a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando il “Tracciato unico – Cessione carburanti & Registro C_S”, già predisposto per la successiva digitalizzazione del registro cartaceo di carico/scarico tenuto dai distributori (cfr. comma 5, art. 25 del Decreto Legislativo del 26 ottobre 1995 n. 504). I messaggi XML trasmessi dovranno essere firmati digitalmente.

Al fine di trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi carburanti e verificarne l’esito della trasmissione sarà necessario effettuare preventivamente l’accreditamento ai servizi digitali per la trasmissione dei dati dei corrispettivi, accedendo al Portale Unico delle Dogane attraverso le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2 o CNS (Carta Nazione dei Servizi).

Gli operatori o i loro delegati, quindi, dovranno essere accreditati ai servizi digitali delle Dogane e l’accesso ai servizi cooperativi si articolerà in due fasi ben distinte, autenticazione e autorizzazione così come già avviene per l’accesso ai servizi web on-line;

In particolare l’accesso ai web services è consentito ai soli utenti in possesso di uno specifico “Certificato di Autenticazione” rilasciato dall’Agenzia delle Dogane e l’utilizzo dello specifico servizio è sottoposto al preventivo controllo di autorizzazione del singolo utente richiedente.

Maggiori informazioni sono disponibili consultando il manuale operativo messo a disposizione dall’Agenzia delle Dogane.

La sostituzione del registro carico e scarico cartaceo con il registro telematico

Con la determinazione del 21 marzo 2019 l’Agenzia delle Dogane ha definito le regole che andranno osservate dagli impianti di distribuzione stradale di carburante che operano nella cosiddetta modalità ̀ non presidiata (e quindi in self-service, i cosiddetti impianti ghost) per la sostituzione obbligatoria del registro cartaceo di carico e scarico con quello telematico.

Anche in questo caso i dati dovranno essere inviati nel tracciato XML prestabilito dall’Agenzia delle Dogane (lo stesso tracciato utilizzato per l’invio telematico dei corrispettivi carburanti).

Gli invii telematici giornalieri dei dati di carico e scarico dei carburanti dovranno essere effettuati con cadenza giornaliera ed entro la mezzanotte del giorno successivo.

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