Nuovo tracciato XML: in arrivo i nuovi codici “Tipo Documento”

Nuovo tracciato XML: in arrivo i nuovi codici “Tipo Documento”

La nuova versione del tracciato XML, che il provvedimento n.166579/2020 del 20 aprile 2020 ha reso obbligatoria dal 1 Gennaio 2021, porta con sé una modifica importante in quanto introduce dei nuovi codici “Tipo Documento”.

Nel precedente articolo abbiamo affrontato nel dettaglio il tema dei nuovi codici “Natura Operazione”, scopriamo ora tutte le novità dei nuovi codici “Tipo Documento”.

I nuovi codici “Tipo Documento”

I nuovi codici “Tipo Documento” da utilizzare a partire dal 1° Gennaio 2021 saranno 18, rispetto ai 6 precedenti.

In particolare saranno introdotti specifici codici, come il tipo documento TD24, da utilizzare quando si emette una fattura differita collegata ad un DDT (documento di trasporto) per la vendita di beni, e il tipo documento TD25, da utilizzare per l’emissione delle fatture differite (art. 21, comma 4, lett. b), del D.P.R. 633/72).

Il codice Tipo Documento TD20 continuerà ad essere usato per la regolarizzazione e l’integrazione delle fatture.

Sarà invece necessario utilizzare il codice TD16 al fine di integrare le fatture in reverse charge interno, per poi inviarle al Sistema di interscambio.

Il codice TD18 servirà ad integrare le fatture degli acquisti di beni Ue, mentre il TD17 per l’integrazione o l’autofattura degli acquisti di servizi dall’estero, per i quali non risulta obbligatorio l’invio a SdI.

Di seguito l’elenco completo dei nuovi codici “Tipo Documento” introdotti:
TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR n. 633/72
TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
TD21 Autofattura per splafonamento
TD22 Estrazione beni da Deposito IVA
TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
TD24 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a)
TD25 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)
TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Andiamo, ora, ad analizzare nel dettaglio i nuovi codici “Tipo Documento”.

  • TD 16: integrazione fattura reverse charge interno

Il codice TD16 esclusivizza il meccanismo del revere charge interno, ovvero dell’inversione contabile.

La nuova versione 1.6.1 del Tracciato XML, consentirà, dunque, di inserire questo Tipo Documento specifico, proprio nel caso in cui il destinatario della cessione del bene o della prestazione del servizio, sia tenuto all’ assolvimento dell’imposta in luogo del fornitore o prestatore.

  • TD 17: Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero

Il codice TD17, verrà utilizzato, invece, per integrare la fattura in caso di acquisto di servizi dall’estero, da parte di un soggetto residente.

In questo caso gli obblighi in materia di IVA sono assolti dai cessionari/committenti. La trasmissione allo SDI del documento comporterà l’esonero dall’obbligo di presentazione dell’esterometro, (ex art. 1, comma 3bis, Decreto Legislativo n. 127/2015).

  • TD 18: Integrazione per acquisto di beni intracomunitari

Come il precedente, anche questo codice andrà a sostituire l’esterometro, stavolta non in riferimento all’acquisto di servizi dall’estero, bensì di beni.

  • TD19: Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 comma, 2 DPR 633/72

Il Codice TD19 nasce per permettere ad un soggetto UE, non residente in Italia, di effettuare una cessione di beni che si trovano già sul territorio Italiano. In questo caso è il cessionario della merce, ovvero il soggetto non residente, a dover emettere autofattura.

Esterometro addio

Con l’introduzione dei codici TD16 – TD17- TD18 e TD19, quindi, il provvedimento n.166579/2020 del 20 aprile 2020 mira ad una completa oltre che più funzionale e puntuale sostituzione dell’esterometro, in favore di un’estensione della modalità telematica a tutte le altre operazioni IVA passive, effettuate da soggetti non residenti.

  • TD 21: autofattura per splafonamento

Il Codice tipo Documento n° 21 è stato, invece, pensato per tutti quei casi in cui l’esportatore abituale abbia effettuato un acquisto con dichiarazione di intento oltre il limite del suo plafond disponibile. In questo caso la regolarizzazione avviene con autofatture e conseguente versamento dell’imposta, utilizzando il modello F24. In tal caso l’autofattura dovrà essere annotata nel solo registro degli acquisti.

  • TD22: estrazione beni da deposito IVA

Si tratta di un codice necessario per gestire tutte le operazioni da deposito iva di beni precedentemente introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario o di un’immissione: operazioni per le quali è necessaria l’integrazione.

Nel primo caso si dovrà integrare la fattura in reverse charge, ricevuta dal fornitore comunitario, nel secondo caso, bisognerà emettere autofattura.

  • TD23: estrazione beni da deposito iva con versamento dell’iva

Il codice TD23 dovrà essere utilizzato quando il soggetto IVA che procede all’estrazione dal deposito IVA di beni già presenti in Italia, emette un’autofattura. L’imposta è versata, in nome e per conto suo, dal gestore del deposito mediante F24 intestato al soggetto che estrae.

  • TD 24: fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a)

Il codice TD24 è stato, invece, introdotto poiché finalizzato all’utilizzo a seguito di cessioni documentate da ddt e per prestazioni di servizi documentate con documenti assimilabili al ddt, ovvero equipollenti.

  • TD 25: Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)

Il cessionario potrà, tramite tale codice, emettere una fattura differita e trasmetterla allo SDI entro il mese successivo a quello della consegna o della spedizione dei beni. Potrà annotarla entro il giorno 15 del mese successivo.

  • TD 26: cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)

Il Cedente/Prestatore che cede beni ammortizzabili (secondo la definizione dei criteri contabili) che non concorrono al volume di affari, dovrà emettere una fattura, inviandola al sistema SDI con tipo documento TD26.

  • TD 27: fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa.

Il codice TD27, fa riferimento a fattura per cessioni gratuite senza rivalsa o per autoconsumo. In questi casi, si emette in genere una autofattura nella quale si risulta sia come cedenti/prestatori che come cessionari/committenti, ma si registra la stessa solo nel registro delle fatture emesse.