Nuove specifiche tecniche XML da gennaio 2021

Nuove specifiche tecniche XML: le novità dal 2021

Dopo un periodo di convivenza con la versione precedente (1.5), dal 1° gennaio 2021 la nuova versione 1.6 delle specifiche tecniche entrerà in vigore obbligatoriamente per tutti gli operatori soggetti passivi Iva

 

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Dopo due mesi di transizione, dal 1° Gennaio 2021, saranno ufficialmente in vigore le nuove specifiche tecniche della fatturazione elettronica, ai sensi del provvedimento n.166579/2020 del 20 aprile 2020.

L’obiettivo principale è quello di giungere ad una dichiarazione IVA precompilata dal Sistema di Interscambio (SdI), in modo simile a come già accade con il 730 o il Modello Unico per le persone fisiche. Per arrivare a ciò naturalmente il Sistema di Interscambio dovrà essere alimentato con dati il più possibile puntuali e precisi.

Ecco allora che si veste della nuova versione 1.6.1 il tracciato XML della fattura elettronica.

Tra le novità più significative introdotte dalle nuove specifiche tecniche, troviamo le modifiche del tracciato XML, con l’aggiunta di specifici codici per descrivere:

– la tipologia di documento

– la natura dell’operazione

– il tipo di ritenuta

Vediamo nel dettaglio quali sono le novità introdotte nel nuovo tracciato XML in vigore dal 1° gennaio 2021, a cui prestare particolare attenzione in fase di compilazione delle fatture.

 

Codici natura

Il “Codice Natura” viene inserito nelle fatture non soggette a IVA, per le quali si ha l’obbligo di indicare il motivo della non imponibilità tramite, appunto, il Codice Natura.

Con le modifiche introdotte dalle nuove specifiche tecniche i codici “Natura Operazione” passeranno da 7 a 21.

N1 Operazioni escluse ex art. 15
N2.1 Operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies
N2.2 Operazioni non soggette – altri casi
N3.1 Operazioni non imponibili – esportazioni
N3.2 Operazioni non imponibili – cessioni intracomunitarie
N3.3 Operazioni non imponibili – cessioni verso San Marino
N3.4 Operazioni non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
N3.5 Operazioni non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
N3.6 Operazioni non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4 Operazioni esenti
N5 Regime del margine/IVA non esposta in fattura
N6.1 Inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2 Inversione contabile – cessione di oro e argento puro
N6.3 Inversione contabile – subappalto nel settore edile
N6.4 Inversione contabile – cessione di fabbricati
N6.5 Inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
N6.6 Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
N6.7 Inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8 Inversione contabile – operazioni settore energetico
N6.9 Inversione contabile – altri casi
N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma

1 lett. b), D.L. n. 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione

ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f), g), DPR n. 633/72 e art. 74-sexies, DPR n. 633/72)

 

Come comportarsi in caso di codice natura errato?

Nel caso in cui ricevessimo una fattura con il Codice Natura errato dovremmo chiedere al fornitore di emettere nota di credito seguita da una fattura corretta. Qualora ciò non avvenisse, sarà necessario emettere la cosiddetta “autofattura denuncia”, utilizzando come codice Tipo Documento il TD20.

 

Tipo documento

Nuovi tipi documento    Descrizione Versione
TD 16                            Integrazione fattura reverse charge interno (per le integrazioni che vengono inviate opzionalmente al SdI dal destinatario di una fattura ad inversione contabile limitatamente ai casi di reverse charge interno
TD 17                           Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
TD 18                           Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD 19                           Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17, c.2, del d.p.r. n. 633 del 1972 (con l’utilizzo di tali codici l’operatore potrà evitare di trasmettere l’esterometro per le fatture passive estere sia UE che Extra Ue)
TD 21                           Autofattura per splafonamento
TD 22                           Estrazione beni da Deposito IVA
TD 23                           Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA (con l’utilizzo di tali codici l’operatore può gestire le operazioni relative all’estrazione dal deposito IVA, v., al riguardo, la circolare 14/E/2019)
TD 24                           Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a) (per le fatture differite collegate ai DDT per i beni e idonea documentazione di prova dell’effettuazione per le prestazioni di servizi)
TD25                           Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo, lett. b) (per le operazioni triangolari c.d. interne)
TD 26                           Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (per le operazioni di cui all’art.36 del d.p.r. n. 633 del 1972)
TD 27                           Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

 

Le nuove specifiche tecniche introducono 11 nuovi tipi documento e specificano in modo diverso il tipo documento TD20, che passa da autofattura generica nella versione 1.5 ad autofattura denuncia (da utilizzare in caso di mancata ricezione della fattura imponibile IVA entro 4 mesi dall’avvenuto trasferimento dei beni o dalla prestazione dei servizi) nella versione 1.6.

Tipo ritenuta

 

Dal 1° gennaio 2021 viene introdotta la possibilità di inserire più ritenute all’interno della stessa fattura.

Sono ammesse ritenute di tipo previdenziale e la ritenuta d’acconto.

All’interno della sezione Dati Generali Documento, saranno inoltre introdotti i seguenti codici:

  • RT01 Ritenuta persone fisiche
  • RT02 Ritenuta persone giuridiche
  • RT03 Contributo INPS
  • RT04 Contributo ENASARCO
  • RT05 Contributo ENPAM
  • RT06 Altro contributo previdenziale

Punti di attenzione

Da quando entreranno in vigore le nuove specifiche tecniche?

Le nuove specifiche tecniche della fatturazione elettronica entreranno in vigore il 1°gennaio 2021.

Dal 1° gennaio 2021 il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema[1].

 

Quali sono le principali novità introdotte nel tracciato XML?

Le principali novità riguardano l’introduzione di nuovi codici natura IVA, nuovi tipi documento e nuovi codici ritenuta.

 

Quale è l’obiettivo finale?

Grazie alle possibilità introdotte dalle nuove specifiche tecniche l’Agenzia delle Entrate, dal 2021, mira a proporre al contribuente la bozza dei registri Iva, delle liquidazioni periodiche, e della dichiarazione annuale.

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