Esterometro addio

Esterometro addio dal 1° gennaio 2022

Tutto quello che c’è da sapere sulle nuove modalità per trasmettere i dati relativi alle operazioni da e verso l’estero.

 

Dal 1° Gennaio del 2022 diremo addio all’Esterometro, lo strumento nato per comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni transfrontaliere.

Questo documento, introdotto nel 2019 con l’avvento della fatturazione elettronica, contiene tutte le informazioni relative alle fatture emesse o ricevute, da o verso un paese estero, che devono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti tenuti a tali operazioni, con indicazione specifica di:

-data di avvenuta operazione,

– data di registrazione documento (o numero documento),

– base imponibile

-l’aliquota Iva prevista per l’operazione

 

Esterometro addio: a destituirlo la Legge di Bilancio 2021

E’ l’articolo 1, comma 1103, della legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020), a destituire l’Esterometro e ad introdurre tutte le novità, mettendo nero su bianco le nuove regole su cui si baserà nel prossimo futuro la trasmissione dei dati alle Entrate, a partire dal 1° gennaio 2022.

Tutte le novità introdotte trovano terreno fertile, nonché conseguente validità, sia per quanto concerne le operazioni attive, sia per quelle passive.

 

Come trasmettere i dati relativi alle cessioni di beni o servizi transfrontalieri dal 1°gennaio 2022?

Dal primo giorno del nuovo anno, dunque, i dati relativi alle cessioni di beni o servizi transfrontalieri dovranno essere trasmessi al Sistema di Interscambio direttamente tramite fattura elettronica, in questo modo:

  • fatture attive: per le fatture attive internazionali dovrà essere prodotta una fattura elettronica di tipo TD01 (come per le fatture attive nazionali), con il destinatario che non sarà italiano ma estero;
  • fatture passive: le fatture passive continueranno a essere ricevute in modalità analogica e il soggetto ricevente (cessionario committente) dovrà farsi carico di generare un documento elettronico (autofattura xml) da trasmettere tramite SDI per l’integrazione Iva. Il documento in questione dovrà essere di una delle seguenti tipologie:

 

  • TD17, di integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero;
  • TD18, di integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
  • TD19, di integrazione/autofattura per acquisto di beni e servizi da non residenti (ex articolo 17, comma 2 del DPR 633/72).

 

Le tempistiche di invio dei dati

Le trasmissioni dovranno essere effettuate entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento dei documenti cartacei comprovanti l’operazione o di effettuazione delle operazioni.

Va ricordato e precisato che le modalità operative appena descritte sono utilizzabili già da quest’anno in via transitoria per rendere più agevole il cambio di rotta quale passaggio definitivo alla fatturazione elettronica sia nazionale che non.

Un’ulteriore semplificazione degli adempimenti fiscali

Il nuovo scenario prevederà l’utilizzo di un unico canale e di un unico formato per le fatture elettroniche inviate e ricevute su scala nazionale, per l’invio dei dati delle operazioni transfrontaliere, per gli obblighi di integrazione degli aspetti IVA sugli acquisti dall’estero, nonché per il reverse charge nazionale.

E’ così che, con l’addio all’Esterometro, assistiamo ad un’ulteriore opportunità di semplificazione degli adempimenti fiscali, nello specifico per le aziende che hanno rapporti commerciali con l’estero, oltre che ad un passo avanti in termini di trasparenza verso l’amministrazione finanziaria e standardizzazione dei processi.

Un’occasione per proseguire nella trasformazione digitale

La novità introdotta permetterà quindi di comunicare i dati delle fatture relative agli scambi con l’estero nelle stesse modalità previste dalla fatturazione B2B, valorizzando gli investimenti sostenuti dalle aziende fino ad oggi.

Inoltre, grazie all’utilizzo del formato XML, l’integrazione dei documenti di acquisto potrà essere svolta in automatico, a vantaggio dell’efficienza operativa degli uffici amministrativi e delle procedure di riconciliazione delle fatture.

L’abolizione dell’Esterometro costituisce pertanto una reale occasione per proseguire nel percorso di trasformazione digitale, in grado di aprire la strada a servizi complementari relativi, ad esempio, alla dematerializzazione delle procedure relative alla prova di consegna e alla corretta gestione del fascicolo doganale.

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