bollo virtuale

Il bollo virtuale: cos’è e a cosa serve

Dal 1 gennaio 2015 la marca da bollo virtuale può sostituire a pieno titolo quella cartacea, quale metodo alternativo al pagamento dell’Iva nel caso in cui questa non sia esigibile.

Il sopravvento del digitale ha coinvolto, ormai già da tempo, anche tutti quegli strumenti che per diversi anni sono esistiti solo in forma cartecea, proprio come la marca da bollo o bollo virtuale.

 

Cos’è il bollo virtuale e qual è la sua funzione

Alla stregua della marca da bollo cartacea, anche il bollo virtuale, sdoganato dall’Agenzia delle Entrate a partire dal 1 gennaio 2015, con il Provvedimento del 03/02/2015 , ha come obiettivo quello di sostituire l’imposta dell’ IVA quando quest’ultima non è applicabile, ovvero in caso di:

  • ricevute o fatture esenti da Iva;
  • conti correnti bancari e postali che superano determinate soglie;
  • cambiali;
  • registrazione dei contratti di locazione;
  • atti, documenti e registri di cui all’Allegato A del D.P.R. 642/72.

Che si tratti di fatture analogiche o digitali, la marca da bollo, del valore di 2 euro a carico del debitore, va sempre applicata quando l’ammontare dell’importo supera i 77,47 euro.

Il suo utilizzo è comunque molto diffuso nelle fatture per le prestazioni occasionali, cioè rapporti lavorativi verso lo stesso cliente per un massimo di 30 giorni, le cui ricevute non superino i 5.000 euro (proprio questo il caso tipico in cui non si emette fattura ma ricevuta fiscale).

 

Come ottenere l’autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate

Il pagamento dell’imposta da bollo, è disponibile solo per gli utenti che hanno inoltrato la richiesta e ottenuto l’autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate che ha la facoltà di autorizzare o meno l’azienda o il professionista all’apposizione del bollo.

La mancata autorizzazione si propone se l’azienda o il professionista emette poche fatture annuali o se non è in regola con i contributi. Generalmente, infatti, viene concessa ad attività che emettono un elevato numero di fatture all’anno (esenti IVA).

 

Come pagare la marca da bollo virtuale

Ogni anno l’azienda che ha ottenuto l’autorizzazione, ha l’obbligo di inoltrate all’Agenzia delle Entrate il dettaglio del numero di fatture emesse nell’anno precedente e soggette a marca da bollo.

Il pagamento può essere seguito in maniera autonoma o per tramite di un intermediario fiscale o CAF. In ambo i casi, avviene versando l’imposta tramite compilazione del modello F24, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

L’AdE, inoltre, ha reso disponibile un software apposito e gratuito per il versamento del bollo virtuale (BOV), che supporta l’utente nella compilazione e nell’invio della dichiarazione.

Se il procedimento viene accolto positivamente dal Fisco, verrà inviata una ricevuta telematica di conferma, mentre per chi non effettua il pagamento del bollo virtuale entro i termini previsti, può ricorrere in una sanzione che è pari al 30% dell’imposta dovuta e non pagata.

Si tratta di sanzioni amministrative pecuniarie, regolate dall’articolo 23 del DPR 633/1972 (Decreto Iva) che regolamenta appunto il pagamento del bollo.

Coloro che, invece, ricevono fattura senza marca da bollo, qualora questa sia dovuta, possono presentarla entro 15 giorni all’Agenzia delle Entrate, pagando la sola imposta senza sanzioni.

 

Come apporre il bollo virtuale in fattura

Per le fatture cartecee, la marca da bollo si applica sulla copia originale della fattura consegnata al cliente, mentre sulle altre copie va riportata la dicitura “imposta di bollo assolta sull’originale”.

Per la fattura elettronica è possibile utilizzare anche il campo “bollo virtuale” presente sul documento per indicare l’assolvimento dell’imposta senza riportare l’importo specifico del bollo, in quanto l’imposta dovrà essere versata tramite il modello F24.

 

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