fattura elettronica PA

Fattura elettronica PA: tutto quello che c’è da sapere

La fatturazione elettronica PA è obbligatoria da marzo 2015. Ripercorriamo la normativa di riferimento, i campi da compilare e i possibili esiti dell’invio della fattura elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni.

L’obbligo di emettere fattura elettronica PA è in vigore dal 31 marzo 2015. Da tale data i fornitori delle Pubbliche Amministrazioni devono inviare esclusivamente fatture elettroniche in formato XML attraverso il Sistema di Interscambio.

 

Fattura elettronica PA: obbligo e i riferimenti normativi

 La Legge n.244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008) – art. 1. commi 209 – 214 (Gazzetta Ufficiale n.300 del 28/12/2007) decreta in via ufficiale l’obbligatorietà di fatturazione elettronica verso le pubbliche amministrazioni.

Gli Enti sono quindi tenuti ad accettare esclusivamente fatture elettroniche XML, respingendo qualsiasi documento in formato analogico e riservandosi di procedere al pagamento, fino all’invio in forma elettronica della fattura.

La disposizione sopra citata viene alla luce anche in vista di un adeguamento dell’Italia alle direttive Europee, volte ad una standardizzazione dei contenuti della fattura elettronica.

La normativa prevede, inoltre, la conservazione digitale a norma di questi documenti per 10 anni e la corresponsione dell’imposta di bollo.

 

Le caratteristiche della fattura elettronica PA

Le fatture elettroniche PA devono essere in formato xml, ovvero nell’unico formato accettato dal Sistema di Interscambio. Il Sistema di Interscambio si configura come l’infrastruttura dell’Agenzia delle Entrate deputata alla ricezione dei flussi di fatture elettroniche verso la PA e allo smistamento dei documenti verso i pubblici uffici di competenza.

Inoltre la fattura dovrà sempre essere firmata digitalmente a garanzia di autenticità e integrità del documento e l’emissione sarà vincolata alla presenza di un codice identificativo univoco dell’Ufficio destinatario della fattura.

Tutti i codici identificativi univoci delle PA sono riportati nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (https://indicepa.gov.it/ipa-portale/ ).

 

Come indirizzare la fattura elettronica PA: il codice univoco

Il codice univoco ufficio è un codice alfanumerico di 6 caratteri, che funge da “indirizzo digitale” dell’ufficio di destinazione della fattura.

Questo deve obbligatoriamente essere reso disponibile presso il sito https://indicepa.gov.it./ipa-portale/ da tutte le pubbliche amministrazioni agli operatori economici, in quanto dato necessario al fine della corretta emissione della fattura elettronica alla PA.

 

Gli altri campi specifici da valorizzare in fattura

Oltre al codice univoco ufficio la Fattura PA dovrà contenere ulteriori elementi da inserire in campi specifici, quali:

  • Il CUP (Codice Unitario Progetto), codice che caratterizza i progetti di investimento pubblico e viene gestito dal CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica)
  • Il CIG (Codice Identificativo della Gara)

 

L’invio della fattura e l’esito

Compilata correttamente la fattura elettronica, questa è pronta per invio.

Una volta consegnata da SdI, la PA ha la facoltà di esitarla decidendo se accettare o rifiutare il documento, dopo aver verificato la regolarità della fattura (oggetto della fattura, importi, presenza di CIG e CUP, indicazione della corretta aliquota IVA, indicazione dell’eventuale split payment, ecc.).

L’Ente ha due settimane di tempo per restituire una risposta alla fattura ricevuta con relativa notifica di accettazione o rifiuto.
Nel caso in cui la PA non restituisca alcuna notifica, il Sistema di Interscambio provvederà all’inoltro al fornitore di una notifica di decorrenza termini di consegna.

 

Notifica di decorrenza termini: cosa fare

A tal proposito occorre operare un distinguo tra il piano fiscale e quello normativo.

Dal punto di vista fiscale la fattura si considera emessa regolarmente in quanto recapitata dallo SdI. Pertanto qualsiasi eventuale fattura ritrasmessa dopo questa notifica verrà scartata dallo SdI, così come qualsiasi altra comunicazione ad essa relativa.

Da punto di vista normativo quindi la decorrenza dei termini (15 giorni) implica l’accettazione automatica, nonché meramente formale e tecnico-fiscale da parte del Sistema di Interscambio, ai sensi del D.M. n.55 del 03/042011 in materia di emissione.

Ovviamente, non solo da un punto di vista formale, ma soprattutto da un punto di vista sostanziale, l’iter può dirsi concluso solo con la liquidazione della fattura elettronica da parte del cliente.

 

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