Bollette doganali 2023: cosa cambia

Novità bollette doganali 2023: cosa cambia

Dichiarazione doganale elettronica: cosa è cambiato alla luce delle novità introdotte nel 2022

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In seguito al processo generale di digitalizzazione della documentazione e armonizzazione dei sistemi informativi doganali comunitari a partire dal 9 giugno 2022 per le importazioni e dal 2 dicembre 2024 per le esportazioni (informativa n.622909, emanata dall’ADM l’8 Ottobre 2024), le dichiarazioni doganali (conosciute come D.A.U., Documento Amministrativo Unico) sono state e saranno sostituite da un nuovo modello di dati digitali chiamato EUCDM (European Customs Data Model).

Le bollette doganali Import / Export: la normativa

Con la circolare n.22/2022 (Reingegnerizzazione del sistema informatico di sdoganamento all’importazione – indicazioni procedurali H1 – H5) l’Agenzia delle Dogane ha abbandonato definitivamente il vecchio D.A.U. a favore di un documento in formato XML, denominato tracciato “H” precedentemente noto come “IM”. 

Questa reingegnerizzazione del sistema informativo dell’ADM noto come AIDA 2.0 (Automazione Integrata Dogane e Accise) è in linea con la normativa dell’Unione Europea che non permette più l’utilizzo di formulari cartacei per la presentazione e la stampa delle dichiarazioni di importazione dal giugno 2022

Questo implica che il nuovo modello EUCDM trasmesso all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, previa firma digitale, deve essere conservato a norma, in piena conformità con le disposizioni del DMEF del 17 giugno 2014, le linee guida di AgID e l’art. 44, comma 1-bis, del CAD.

I nuovi tracciati H

Dunque, a decorrere dal 9 giugno 2022 il messaggio IM è stato sostituito dai seguenti tracciati definiti dalla normativa europea:
– H1 Dichiarazione di immissione in libera pratica e uso finale
– H2 Dichiarazione di deposito doganale
– H3 Dichiarazione di ammissione temporanea
– H4 Dichiarazione di perfezionamento attivo
– H5 Dichiarazione di introduzione delle merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali
– H6 Dichiarazione di libera circolazione di merci nell’UE tramite i servizi postali
– H7 Dichiarazione di libera circolazione di merci di modico valore nell’UE – Dichiarazione in franchigia dal dazio fino a 150 euro (utilizzata per e-commerce)

Le dichiarazioni H1-H5 e H7 sono identificate univocamente dal MRN (Master Reference Number), in luogo degli estremi di identificazione (codice ufficio – registro – numero dichiarazione – CIN – data) utilizzati dal precedente sistema.

Le novità introdotte dalla reingegnerizzazione AIDA 2.0

La reingegnerizzazione AIDA 2.0 e le novità con essa introdotte consentono:  

  • L’invio incrementale dei dati delle dichiarazioni doganali;
  • Un maggiore numero massimo di articoli per dichiarazione da 40 a 999;
  • Lo svincolo delle merci per articolo;
  • Lo scambio dei messaggi con i dichiaranti in formato XML (extensible markup language)  tramite web services;
  • Il riconoscimento di altre Certification Authorities per l’identificazione e la firma digitale;
  • Il riconoscimento degli utenti tramite SPID o CNS.

 

Pertanto, per trasmettere le Dichiarazioni doganali di importazione al Sistema informativo dell’Agenzia è necessario apporre la Firma Digitale, ottenuta da un QTSP (Qualified Trust Service Provider) riconosciuto da AgID (n.b la firma digitale scaricata da desktop Dogane non sarà accettata). Una volta firmate digitalmente le dichiarazioni devono essere caricate sul Portale Unico delle Dogane e dei Monopoli.

Le novità per l’Export dal 2 dicembre 2024

Il processo di digitalizzazione delle dichiarazioni doganali si è completato anche sul fronte delle esportazioni. Con l’informativa n. 622909 dell’8 ottobre 2024, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha reso definitivo il passaggio alle nuove modalità dichiarative digitali per l’export Extra UE a partire dal 2 dicembre 2024, concludendo così il periodo transitorio avviato a fine 2022 per le importazioni.

A partire da tale data, il vecchio tracciato “ET” non è più utilizzabile: le dichiarazioni doganali di esportazione e di transito devono essere trasmesse esclusivamente attraverso i nuovi dataset in formato XML previsti dall’EUCDM — rispettivamente il tracciato Bx per le esportazioni e il tracciato Dx per il transito — nell’ambito dei sistemi unionali AES-P1 (Automated Export System) e NCTS-P5 (New Computerised Transit System).

Cosa cambia per le aziende esportatrici

Analogamente a quanto già avviene per l’import dal giugno 2022, anche per le operazioni di esportazione le aziende non ricevono più documentazione cartacea dall’operatore doganale. I documenti di accompagnamento all’esportazione — il DAE (Documento di Accompagnamento all’Esportazione) e il DAT (Documento di Accompagnamento e Transito) — sono ora disponibili esclusivamente nel cassetto doganale sul Portale Unico delle Dogane e dei Monopoli (PUDM), accessibile tramite SPID, CNS o CIE.

Vale la pena sottolineare un aspetto rilevante ai fini IVA: la documentazione necessaria ad attestare la non imponibilità IVA delle operazioni di esportazione deve essere scaricata esclusivamente dal Portale ADM. Anche questi documenti, in quanto digitali, sono soggetti all’obbligo di conservazione a norma secondo il CAD e le linee guida AgID, per un periodo di 10 anni.

Oneri dell’esportatore e dell’importatore

Rimane l’onere, tanto dell’esportatore quanto dell’importatore, di accedere giornalmente al portale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli verificare la presenza dei prospetti, e scaricare la documentazione prodotta, in quanto, almeno per il momento, non è prevista alcuna notifica da parte dell’ADM.

L’obbligo di conservazione digitale delle bolle doganali

Trattandosi di documenti digitali, tutti i documenti doganali devono essere conservati a norma secondo quanto previsto dall’art.43 del Codice dell’amministrazione Digitale al fine di preservarne l’autenticità, l’integrità, la leggibilità, la certezza legale e reperibilità nel tempo.

 

Per supportarti in questo processo DocuMI ha sviluppato, tramite la piattaforma online YouDOX, un sistema perfettamente integrato con il portale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ti permetterà di:

  • recuperare automaticamente gli MRN e automatizzare il download di tutti i documenti di import/export;
  • visualizzare i documenti scaricati sul portale YouDOX e averli sempre a disposizione tramite canale concordato;
  • ricevere report e tracciati contenenti i dati richiesti;
  • riconciliare automaticamente la documentazione scaricata con le fatture elettroniche;
  • conservare tutti i documenti a norma di legge per 10 anni su sistema certificato

Come funziona il nuovo servizio YouDOX

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Link utili:

ADM – Dichiarazioni import in vigore da giugno 2022

ADM – Nuovo sistema per la gestione delle dichiarazioni di esportazione

Disposizioni del DMEF del 17 giugno 2014

Informativa n. 622909 dell’8 ottobre 2024

Circolare n.22/2022 

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