Novità bollette doganali 2023: cosa cambia
Dichiarazione doganale elettronica: cosa è cambiato alla luce delle novità introdotte nel 2022
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In seguito al processo generale di digitalizzazione della documentazione e armonizzazione dei sistemi informativi doganali comunitari a partire dal 9 giugno 2022 per le importazioni e dal 7 novembre 2023 per le esportazioni (termine recentemente posticipato a data da definirsi con provvedimento n. 665220/2023), le dichiarazioni doganali (conosciute come D.A.U., Documento Amministrativo Unico) sono state e saranno sostituite da un nuovo modello di dati digitali chiamato EUCDM (European Customs Data Model).
Le bollette doganali Import / Export: la normativa
Con la circolare n.22/2022 (Reingegnerizzazione del sistema informatico di sdoganamento all’importazione – indicazioni procedurali H1 – H5) l’Agenzia delle Dogane ha abbandonato definitivamente il vecchio D.A.U. a favore di un documento in formato XML, denominato tracciato “H” precedentemente noto come “IM”.
Questa reingegnerizzazione del sistema informativo dell’ADM noto come AIDA 2.0 (Automazione Integrata Dogane e Accise) è in linea con la normativa dell’Unione Europea che non permette più l’utilizzo di formulari cartacei per la presentazione e la stampa delle dichiarazioni di importazione dal giugno 2022.
Questo implica che il nuovo modello EUCDM trasmesso all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, previa firma digitale, deve essere conservato a norma, in piena conformità con le disposizioni del DMEF del 17 giugno 2014, le linee guida di AgID e l’art. 44, comma 1-bis, del CAD.
– I nuovi tracciati H
– H3 Dichiarazione di ammissione temporanea
– H4 Dichiarazione di perfezionamento attivo
– H5 Dichiarazione di introduzione delle merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali
Le dichiarazioni H1-H5 e H7 sono identificate univocamente dal MRN (Master Reference Number), in luogo degli estremi di identificazione (codice ufficio – registro – numero dichiarazione – CIN – data) utilizzati dal precedente sistema.
Le novità introdotte dalla reingegnerizzazione AIDA 2.0
La reingegnerizzazione AIDA 2.0 e le novità con essa introdotte consentono:
- L’invio incrementale dei dati delle dichiarazioni doganali;
- Un maggiore numero massimo di articoli per dichiarazione da 40 a 999;
- Lo svincolo delle merci per articolo;
- Lo scambio dei messaggi con i dichiaranti in formato XML (extensible markup language) tramite web services;
- Il riconoscimento di altre Certification Authorities per l’identificazione e la firma digitale;
- Il riconoscimento degli utenti tramite SPID o CNS.
Pertanto, per trasmettere le Dichiarazioni doganali di importazione al Sistema informativo dell’Agenzia è necessario apporre la Firma Digitale, ottenuta da un QTSP (Qualified Trust Service Provider) riconosciuto da AgID (n.b la firma digitale scaricata da desktop Dogane non sarà accettata). Una volta firmate digitalmente le dichiarazioni devono essere caricate sul Portale Unico delle Dogane e dei Monopoli.
Cosa è cambiato per le aziende
Prima della circolare n. 22/2022 |
Oggi con la bolletta doganale elettronica |
Tutte le dichiarazioni erano cartacee e l’operatore economico accreditato aveva la facoltà di visionare i documenti, di scaricarli e trasmetterli all’azienda. |
Le aziende hanno un cassetto doganale, (simile al cassetto fiscale dell’agenzia delle entrate) dove possono fruire direttamente i 3 prospetti: 1. Prospetto Contabile: rilevante ai fini della detrazione IVA, contiene il codice MRN (Master Reference Number) che identifica in modo univoco la dichiarazione doganale; che l’agenzia rilascia nel momento in cui viene registrata una corretta operazione di importazione. Dunque oggi le aziende possono entrare nel cassetto doganale per verificare e scaricare la documentazione. |
Oneri dell’importatore
Rimane onere dell’importatore accedere giornalmente al portale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli verificare la presenza dei prospetti, e scaricare la documentazione prodotta, in quanto, almeno per il momento, non è prevista alcuna notifica da parte dell’ADM.
L’obbligo di conservazione digitale delle bolle doganali
Trattandosi di documenti digitali, tutti i documenti doganali devono essere conservati a norma secondo quanto previsto dall’art.43 del Codice dell’amministrazione Digitale al fine di preservarne l’autenticità, l’integrità, la leggibilità, la certezza legale e reperibilità nel tempo.
Per supportarti in questo processo DocuMI ha sviluppato, tramite la piattaforma online YouDOX, un sistema perfettamente integrato con il portale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ti permetterà di:
- automatizzare il download di tutti i documenti che, anche in tempi differenti, saranno presentati da ADM,
- conservare tutti i documenti a norma di legge per 10 anni su sistema certificato,
- riconciliazione della documentazione scaricata con le fatture elettroniche
- risparmiare tempo.