Bollette doganali 2023: cosa cambia

Novità bollette doganali 2023: cosa cambia

Dichiarazione doganale elettronica: cosa è cambiato alla luce delle novità introdotte nel 2022

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In seguito al processo generale di digitalizzazione della documentazione e armonizzazione dei sistemi informativi doganali comunitari a partire dal 9 giugno 2022 per le importazioni e dal 7 settembre 2023 per le esportazioni, le dichiarazioni doganali (conosciute come D.A.U., Documento Amministrativo Unico) sono state e saranno sostituite da un nuovo modello di dati digitali chiamato EUCDM (European Customs Data Model).

 

Le bollette doganali Import / Export: la normativa

Con la circolare n.22/2022 (Reingegnerizzazione del sistema informatico di sdoganamento all’importazione – indicazioni procedurali H1 – H5) l’Agenzia delle Dogane ha abbandonato definitivamente il vecchio D.A.U. a favore di un documento in formato XML, denominato tracciato “H” precedentemente noto come “IM”. 

Questa reingegnerizzazione del sistema informativo dell’ADM noto come AIDA 2.0 (Automazione Integrata Dogane e Accise) è in linea con la normativa dell’Unione Europea che non permette più l’utilizzo di formulari cartacei per la presentazione e la stampa delle dichiarazioni di importazione dal giugno 2022 e quelle di esportazione da settembre 2023

Questo implica che il nuovo modello EUCDM trasmesso all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, previa firma digitale, deve essere conservato a norma, in piena conformità con le disposizioni del DMEF del 17 giugno 2014, le linee guida di AgID e l’art. 44, comma 1-bis, del CAD.

– I nuovi tracciati H

Dunque, a decorrere dal 9 giugno 2022 il messaggio IM è stato sostituito dai seguenti tracciati definiti dalla normativa europea:
– H1 Dichiarazione di immissione in libera pratica e uso finale
– H2 Dichiarazione di deposito doganale
– H3 Dichiarazione di ammissione temporanea
– H4 Dichiarazione di perfezionamento attivo
– H5 Dichiarazione di introduzione delle merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali
– H6 Dichiarazione di libera circolazione di merci nell’UE tramite i servizi postali
– H7 Dichiarazione di libera circolazione di merci di modico valore nell’UE – Dichiarazione in franchigia dal dazio fino a 150 euro (utilizzata per e-commerce)

Le dichiarazioni H1-H5 e H7 sono identificate univocamente dal MRN (Master Reference Number), in luogo degli estremi di identificazione (codice ufficio – registro – numero dichiarazione – CIN – data) utilizzati dal precedente sistema.


Le novità introdotte dalla reingegnerizzazione AIDA 2.0

La reingegnerizzazione AIDA 2.0 e le novità con essa introdotte consentono:  

  • L’invio incrementale dei dati delle dichiarazioni doganali;
  • Un maggiore numero massimo di articoli per dichiarazione da 40 a 999;
  • Lo svincolo delle merci per articolo;
  • Lo scambio dei messaggi con i dichiaranti in formato XML (extensible markup language)  tramite web services;
  • Il riconoscimento di altre Certification Authorities per l’identificazione e la firma digitale;
  • Il riconoscimento degli utenti tramite SPID o CNS.

 

Pertanto, per trasmettere le Dichiarazioni doganali di importazione al Sistema informativo dell’Agenzia è necessario apporre la Firma Digitale, ottenuta da un QTSP (Qualified Trust Service Provider) riconosciuto da AgID (n.b la firma digitale scaricata da desktop Dogane non sarà accettata). Una volta firmate digitalmente le dichiarazioni devono essere caricate sul Portale Unico delle Dogane e dei Monopoli.

 

 

Cosa è cambiato per le aziende

 

Prima della circolare n. 22/2022

Oggi con la bolletta doganale elettronica

Tutte le dichiarazioni erano cartacee e l’operatore economico accreditato aveva la facoltà di visionare i documenti, di scaricarli e trasmetterli all’azienda. 

Le aziende hanno un cassetto doganale, (simile al cassetto fiscale dell’agenzia delle entrate) dove possono fruire direttamente dei documenti che l’agenzia rilascia nel momento in cui viene registrata una corretta operazione di importazione.

Dunque oggi le aziende possono entrare nel cassetto

doganale per verificare e scaricare la documentazione.

 

 

L’obbligo di conservazione digitale delle bolle doganali

 

Trattandosi di documenti digitali, tutti i documenti doganali devono essere conservati a norma secondo quanto previsto dall’art.43 del Codice dell’amministrazione Digitale al fine di preservarne l’autenticità, l’integrità, la leggibilità, la certezza legale e reperibilità nel tempo.

 

 

 

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