
NSO: la ricezione di ordini elettronici dal SSN
L’ennesimo pezzo del complesso puzzle chiamato standardizzazione dei processi di procurement, sta per essere aggiunto.
Gli elementi ci sono pressoché tutti: un unico formato semantico/sintattico standard di comunicazione, un canale di trasmissione interoperabile su scala europea e un indirizzo politico chiaro circa le sorti verso cui deve dirigersi il procurement in ambito pubblico e privato.
A Ottobre, infatti, per le aziende del Servizio Sanitario Nazionale, entrerà in vigore l’obbligo di inviare esclusivamente in formato elettronico e via NSO (Nodo Smistamento Ordini) i documenti attestanti lo scambio degli ordini per l’acquisto di beni o servizi e la loro esecuzione.
L’obbligo, nello specifico, dovrà essere attuato mediante l’utilizzo del Nodo Smistamento Ordini (NSO) integrato con altri sistemi di controllo e monitoraggio nell’ambito della finanza pubblica, quali la Piattaforma Crediti Commerciali (PCC), il Nodo di Smistamento Ordini (NSO) dei pagamenti e degli incassi (SIOPE+), il già conosciuto Sistema di Interscambio (SDI) e la Banca Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP).
– di Francesco Foglio | 19 giugno 2018
L’obbligo normativo
Con l’obiettivo di incentivare gli strumenti a disposizione della Pubblica Amministrazione per garantire trasparenza nella catena degli approvvigionamenti, la Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205, commi 411-415) ha introdotto l’obbligo di utilizzo del Nodo Smistamento Ordini (NSO) per lo scambio dei documenti elettronici attestanti l’acquisto di beni o servizi e la loro esecuzione, nell’ambito della sanità pubblica.
L’obbligo, che riguarda le aziende del Servizio Sanitario Nazionale, i loro intermediari e i loro fornitori, entrerà in vigore a partire dal 1° ottobre 2019, così come sancito dal Decreto del Ministro dell’Economia del 7 dicembre 2018.
Pertanto, da 1° ottobre 2019, non sarà più possibile per le imprese che operano nel settore sanitario con aziende pubbliche, servirsi di modalità alternative di trasmissione. Ovviamente, resta salva la facoltà per gli operatori che saranno coinvolti a Ottobre, di anticipare l’utilizzo del sistema previo accordo tra parte acquirente e parte fornitrice.
Il ruolo di NSO
Come descritto nelle Regole Tecniche per l’emissione e la trasmissione degli ordini elettronici pubblicate il 15 marzo 2019 e rilasciate in versione completa e definitiva il 9 maggio 2019, il Nodo di Smistamento Ordini (NSO) “gestisce la trasmissione in via telematica dei documenti informatici attestanti l’ordinazione (ordini di acquisto) e l’esecuzione (documenti di trasporto, stati di avanzamento dei lavori, ecc.) degli acquisti dei beni e servizi tra gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti, e i loro fornitori di beni e servizi”.
Analogamente al Sistema di Interscambio nell’ambito della fatturazione elettronica, quindi, il NSO ha la funzione di hub tecnologico per lo smistamento e la consegna, previe opportune verifiche, del documento “Ordine” al destinatario designato.
Nel dettaglio, pertanto, NSO si occuperà:
. della validazione del messaggio (i.e. l’ordine), garantendone la correttezza formale;
. dell’assegnazione all’ordine di un codice identificativo univoco (IdT – Identificativo della Transazione) che verrà utilizzato come “numero di protocollo” all’interno della Piattaforma Crediti Commerciali (PCC);
. dell’inoltro dell’ordine al fornitore (o al suo intermediario identificato);
. della restituzione al soggetto emittente gli esiti/notifiche associate;
. dell’inoltro dell’ordine di acquisto alla PCC, che acquisisce le informazioni contenute nelle transazioni, ne gestisce la coerenza e le utilizza per alimentare la Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche.
Le tipologie documentali inviabili via NSO
Attualmente sono quattro le tipologie documentali di Ordine che possono essere veicolate per il tramite del NSO. Nello specifico:
[2.3.3][1] Ordine
L’Ordine è il Documento rappresentativo dell’ordine di acquisto di beni e servizi emesso dal Cliente (Mittente) e indirizzato al Fornitore (Destinatario) predisposto nel formato descritto dalla specifica PEPPOL Order transaction 3.0.
[2.3.4] Ordine pre-concordato
L’Ordine pre-concordato è il Documento rappresentativo dell’ordine di acquisto di beni e servizi, emesso dal Fornitore (Mittente) invece che dal Cliente (Destinatario), in accordo con quest’ultimo, predisposto nel formato descritto dalla specifica PEPPOL Order Agreement transaction 3.0.
[2.3.5] Risposta
La Risposta è il Documento con cui il Fornitore (Mittente) accetta, declina o propone dei cambiamenti a un Ordine ricevuto dal Cliente (Destinatario), predisposta nel formato descritto dalla specifica PEPPOL Order Response transaction 3.0.
[2.3.6] Ordine di riscontro
L’Ordine di riscontro è il Documento con cui il Cliente (Mittente) conferma, declina o sostituisce (Ordine di riscontro sostitutivo) un Ordine pre-concordato (v. Paragrafo 2.4.5) oppure una Risposta inviati dal Fornitore (Destinatario). Conseguentemente, è predisposto nel medesimo formato, che è descritto dalla specifica PEPPOL Order transaction 3.0.
Il formato standard di comunicazione
Sempre nell’ottica di standardizzazione e interoperabilità dei flussi, il Legislatore ha previsto che tutte le tipologie documentali veicolate per il tramite del NSO dovranno essere realizzate utilizzando il meta linguaggio XML nella sua derivazione sintattica UBL. Di fatto, come specificato nelle già richiamate Regole Tecniche, i messaggi (recte Ordini) dovranno essere trasmessi sotto forma di file secondo la seguente modalità:
. un file in formato XML, contenente la Busta di trasmissione predisposta secondo la specifica PEPPOL Business Message Envelope (SBDH);
. il Corpo del messaggio che costituisce il Documento, ossia la parte del Messaggio che contiene i dati di business, costruito rispettando lo standard UBL v2.1.
Il canale di trasmissione utilizzabile dai provider NSO
Per il NSO potranno essere utilizzati gli stessi canali di invio e ricezione previsti per la fatturazione elettronica, con “esclusione della cooperazione applicativa tramite porte di dominio in ambito Sistema Pubblico di Cooperazione (“servizio SPCoop”), in corso di dismissione” [n.d.r. alla data di pubblicazione delle Regole Tecniche].
Nel dettaglio:
. posta elettronica certificata, analogo sistema di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, di seguito “servizio PEC”;
. cooperazione applicativa su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service” fruibile attraverso protocollo HTTPS, di seguito “servizio SdICoop”;
. trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP, di seguito “servizio SdIFtp” [n.d.r. questo Canale sarà attivo a partire dal mese di Settembre].
L’impatto sulla fatturazione elettronica
L’introduzione dell’obbligo normativo, infine, avrà anche un impatto sulla fatturazione elettronica emessa in relazione all’Ordine veicolato per il tramite del NSO.
Nello specifico, l’articolo 3, comma 3 del richiamato Decreto del Ministro dell’Economia del 7 dicembre 2018 prevede che “a decorrere dalla data di cui al comma 2 [1° ottobre 2019], sulle fatture elettroniche sono obbligatoriamente riportati gli estremi dei documenti secondo le modalità stabilite nelle linee guida di cui all’art. 2[2].
Inoltre, il comma 4 del medesimo articolo aggiunge che “a decorrere dalla data di cui al comma 2 [1° ottobre 2019], gli enti del SSN e i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti non possono dar corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture non conformi a quanto disposto al comma 3”.
[1] I paragrafi citati fanno riferimento al documento contenente le Regole Tecniche per l’emissione e la trasmissione degli ordini elettronici http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/apir/NSO-Regole-tecniche-IT-Ver_3_0.pdf
[2] Si vedano le Regole Tecniche per l’emissione e la trasmissione degli ordini elettronici