Fattura elettronica non inviata a SDI

Fattura elettronica non inviata al Sistema di Interscambio: sanzioni e come rimediare

Fattura elettronica non inviata al SdI? Tutto quello che c’è da sapere per evitare di incorrere in sanzioni.

Prima di addentrarci nelle specifiche relative ai termini di inoltro delle fatture e ai possibili rischi di sanzione in caso di fattura non inviata, facciamo un passo indietro.

Come sappiamo con la Legge di Bilancio del 2018 (Legge n. 205/2017), che ha reso obbligatoria la fatturazione elettronica anche tra privati, oltre che nei rapporti con le PA, la fattura elettronica ha definitivamente soppiantato quella analogica a favore di un meccanismo informatico e standard, al costante vaglio dell’Agenzia delle Entrate per mezzo del Sistema di Interscambio, che altro non è che il sistema informatico gestito proprio dall’Agenzia delle Entrate in grado di ricevere le fatture elettroniche (XML), effettuare i controlli formali sui documenti e inoltrare le fatture ai destinatari finali.

Pertanto, con riguardo alle fatture elettroniche emesse ai sensi dell’art. 1 co. 3 del D.Lgs. n. 127/2015, la fattura si intende emessa solo se è stata trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI) e non è stata scartata da quest’ultimo.

Ma cosa succede se la fattura viene scartata o se ci si imbatte in un invio tardivo allo SDI?

Vediamolo insieme.

 

I termini per l’emissione della fattura elettronica

Facciamo prima di tutto un punto sui termini di invio del documento elettronico.

Relativamente ai termini di invio delle fatture, è necessario operare un distinguo tra fattura immediata e differita.

Nel primo caso (fattura elettronica immediata), così come confermato dal D.L. n. 34/2019,

questa deve essere emessa e trasmessa allo SDI entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (vendita di un prodotto o prestazione di un servizio) a cui il documento stesso si riferisce.

La fattura differita, invece, dovrà essere emessa ex art. 21, comma 4 lett.a) del DPR 633/72 può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Quanto alla data, l’Agenzia delle Entrate specifica che è possibile indicare come data del documento la data dell’ultima operazione.

 

Invio tardivo: cosa succede?

Quando le fatture vengono inviate oltre i termini sopra indicati, si parla di invio tardivo, che trascina con sé una serie di sanzioni, così come stabilito dall’articolo 6 del D.Lgs. n.471/97 che regola la “Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto” e stabilisce le sanzioni per chi emette tardivamente la fattura o la emette in modo errato.

Il suddetto articolo recita così:

La sanzione varia dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 500 euro. La sanzione è dovuta nella misura da 250 a 2.000 euro, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo”.

L’Agenzia delle Entrate (con la risposta a interpello 24 settembre 2019 n. 389 e il principio di diritto 11 novembre 2019 n. 23) ha specificato successivamente che se la tardiva emissione della fattura che non incide sulla corretta liquidazione del tributo, la violazione si dice meramente formale, pertanto la sanzione da corrispondere sarà di minore entità o nulla, in base al caso.

In questi casi trova applicazione il cosiddetto “ravvedimento operoso”, di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, ovvero la possibilità di sanare un adempimento fiscale con il pagamento ridotto delle sanzioni.

Ecco i requisiti per beneficiarne:

  • rimediare all’inadempimento emettendo la fattura;
  • versare il tributo omesso;
  • versare la sanzione dovuta ridotta in relazione alla riduzione prevista.

Fattura scartata: cosa fare?

Fattispecie analoga e correlata all’invio tardivo è quella relativa allo scarto della fattura elettronica, che, se non corretto per tempo, può essere causa di sanzioni.

Come anticipato, quando la fattura viene correttamente inviata, questa viene sottoposta ai controlli formali del sistema di Interscambio che ha 5 giorni per esitare il documento e trasmettere relativa notifica: di consegna, mancata consegna o scarto.

Se la fattura, non superando i controlli, viene scartata, questa viene considerata come “non emessa”, così come afferma l’Agenzia delle entrate.

Cosa fare in questo caso? Per ovviare alle sanzioni pecuniarie descritte, la fattura dovrà essere corretta e riemessa nuovamente al Sistema di Interscambio entro entro 5 giorni dalla data di notifica dello scarto, mantenendo lo stesso numero e data del documento.

Programmi di fatturazione come YouDOX ti aiutano a monitorare in tempo reale lo stato delle tue fatture, fornendoti la possibilità di essere notificato in caso di scarti da parte dell’Agenzia delle Entrate al fine di rimediare quanto prima e non incorrere in alcun tipo di sanzione.

 

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YouDOX ti agevola nella compilazione delle tue fatture garantendoti, una volta compilato l’apposito form, un primo controllo formale dei dati inseriti prima dell’invio del documento.

Inoltre, direttamente dalla sezione “Impostazioni” potrai impostare delle notifiche giornaliere che ti avviseranno di eventuali scarti: sia per le fatture che per le autofatture inoltrate ai fini dell’integrazione IVA.

 

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