Fatturazione elettronica condomìni: facciamo il punto

Fatturazione elettronica condomini: facciamo il punto

Soggetto privo di soggettività tributaria o soggetto passivo d’imposta? Una riflessione sulle configurazioni possibili ed i relativi risvolti in ambito fatturazione elettronica condomini.

– di Francesco Foglio | 30 novembre 2018

Con il passaggio al regime obbligatorio della fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019 – almeno così sembra essere al momento in cui scriviamo – al netto dei soggetti che “certamente” saranno esclusi[1], ci si chiede come debbano comportarsi i Condomìni nei confronti dei propri fornitori.

Tipicamente il condomìnio – la cui natura giuridica può essere considerata “ibrida” [2]– è un soggetto privo di soggettività tributaria, recentemente assimilato dall’Agenzia delle Entrate al consumatore finale [3] che, pertanto, è da considerarsi “trasparente” non assumendo mai la qualifica di soggetto passivo di imposta. Rispetto alla sua posizione tributaria, tuttavia, esistono alcune residuali eccezioni.

Il caso più interessante è quello di cui si è occupata inizialmente l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 19 luglio 2007, n. 46/E e, successivamente, con la Risoluzione 10 agosto 2012, n. 84/E.

Si tratta infatti dei Condomìni che utilizzano una o più parti c.d. comuni – quelle di cui ciascun condomino è comproprietario pro-quota – per fini diversi da quelli strettamente condominiali e, nello specifico, per l’installazione di impianti fotovoltaici di potenza superiore ai 20 kw o comunque fino a 20 kw ma con cessione totale dell’energia prodotta. In questo caso, infatti, secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate, il condomìnio è assimilabile a una società di fatto operante attività commerciale abituale e conseguentemente sul piano fiscale:

a) ai fini delle imposte dirette, tenuto ad applicare le norme previste dal TUIR per le società in nome collettivo ai sensi dell’art. 5, concernente “Redditi prodotti in forma associata”, il quale al comma 3, lett. b), dispone che “ai fini delle imposte sui redditi le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano oggetto o non abbiano per oggetto l’esercizio di attività commerciali”;

b) ai fini dell’IVA, considerato un soggetto passivo d’imposta ai sensi dell’art. 4, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 e, pertanto, obbligato ai relativi adempimenti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

In virtù di tale particolare natura, la società di fatto tra condòmini – nell’ambito della gestione dell’impianto fotovoltaico – dovrà emettere, relativamente all’energia che immette in rete, fattura nei confronti del Gestore dei Servizi Energetici. Fattura che, già a partire da marzo 2015, doveva necessariamente essere elettronica e veicolata tramite Sistema di Interscambio.

Questo è, a oggi, l’unico caso in cui sarà necessario richiedere l’attribuzione di partita iva quale “produttore e venditore di energia”.

Esaminato il caso “speciale”, veniamo a quello più generale relativo alla gestione della fatturazione elettronica.

Innanzitutto va precisato che non ci sono particolari obblighi in capo al condomìnio che, in ogni caso, potrebbe essere chiamato a ricevere in formato elettronico una fattura passiva da un proprio fornitore per la cessione di beni o la prestazione di servizi effettuate nei suoi confronti.

L’assimilazione al consumatore finale mette quindi il condomìnio nella facoltà e non nell’obbligo, di dotarsi di una PEC o di un codice destinatario – per il caso in cui si avvalga di un intermediario terzo – da comunicare ai propri fornitori. Per altro, come previsto dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 , n. 89757, il fornitore sarà tenuto a rilasciare al condomìnio (qui da intendersi come consumatore finale) “copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dal SdI nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate”.

La qualifica di consumatore finale, inoltre, ha un’evidente ricaduta in ambito di conservazione a norma delle fatture elettroniche. Se il condomìnio dotato di partita iva è senza dubbio obbligato a conservare le fatture elettroniche emesse e ricevute, qual è invece la posizione del condomìnio dotato di solo codice fiscale per il caso di ricezione delle fatture elettroniche da propri fornitori?

Il comma 1 dell’articolo 21 d.P.R. n. 633/72 dispone che “[…] il ricorso alla fattura elettronica e’ subordinato all’accettazione da parte del destinatario […]”.

In tal senso la Circolare 24 giugno 2014, n. 18/E, aveva precisato che “Il destinatario della fattura elettronica può decidere o meno di “accettare” tale processo. In particolare, qualora non lo accetti ai fini fiscali, potrà materializzare il documento – garantendone la leggibilità – invece di stabilizzarne la prova informatica attraverso un processo di conservazione elettronica”. La stampa e la conservazione analogica della fattura ricevuta in elettronico, quindi, “rappresentano un comportamento concludente per esprimere l’intenzione del destinatario di non accettare la fattura come “elettronica”.

Sul punto, da ultimo, è intervenuta ancora l’Agenzia delle Entrate nelle recenti “Risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica”. Nello specifico l’Agenzia ha precisato che “Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non hanno […] neppure l’obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche”.

Pertanto, se ragionassimo del pari sui Condomìni – equiparati al consumatore finale – l’obbligo di conservare a norma le fatture elettroniche si realizzerebbe solo nel caso in cui questi soggetti decidessero di comunicare una PEC o un proprio codice destinatario ai fornitori, di fatto accettando il processo di generazione/trasmissione della fattura elettronica.

 

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[1] https://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2018-11-24/dai-medici-forfait-5-partite-iva-10-fuori-e-fattura-103229.shtml?uuid=AECpfqlG
[2] Nonostante il Condominio sia privo di personalità giuridica, infatti, è comunque individuato quale soggetto che deve adempiere a particolari obblighi. Sono dotati di personalità giuridica tutti quegli enti che godono di autonomia patrimoniale perfetta, rispondendo cioè delle proprie obbligazioni tramite il proprio patrimonio e non tramite quello di chi li compone. Ciò spiega perché il Condominio non è soggetto di diritto né soggetto passivo autonomo cui imputare proventi o redditi derivanti dalle parti comuni, pur se identificato tramite codice fiscale ed individuato quale sostituto d’imposta e destinatario di altri obblighi fiscali.

[3] Così le recenti FAQ rilasciate da Agenzia delle Entrate https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Fatture+e+corrispettivi/FAQ+fe/Risposte+alle+domande+piu+frequenti+tutte/FR+risposte+alle+domande+piu+frequenti/FAQ+fatturazione+elettronica.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/aprile+2018+provvedimenti/provvedimento

[4] https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/aprile+2018+provvedimenti/provvedimento+30042018+fatturazione+elettronica

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