Fatturazione elettronica verso San Marino: al via l’obbligo

Le nuove modalità applicative della fatturazione elettronica verso San Marino e il codice destinatario da utilizzare.

La pubblicazione in Gazzetta del Decreto n.168 dello scorso 21 Giugno del Mef, disciplina l’obbligatorietà, dal 1° luglio 2022, della fatturazione elettronica verso San Marino utilizzando il Sistema di Interscambio.

Si inizierà con un periodo di transizione dal prossimo 1° ottobre 2021 fino al 30 giugno 2022. Entro quella data si potrà optare tanto per la fatturazione elettronica su sistema unico transfrontaliero, tanto per quella cartacea.

Dal 1° luglio 2022, invece, la discrezionalità muterà in obbligo e la fatturazione elettronica tra il nostro Paese e San Marino diverrà mandataria.

 

L’art. 2 del Decreto, infatti, recita:

Per le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, di cui all’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la fattura, nonché la nota di variazione, è emessa in formato elettronico utilizzando il sistema di interscambio”

 

Fatturazione elettronica verso San Marino

Dopo aver appurato l’imminente introduzione dell’obbligatorietà del documento elettronico per le cessioni di beni e servizi tra le due Repubbliche della Penisola, è, però necessario approfondire il  processo di fatturazione  elettronica “Italia-San Marino” e “San Marino- Italia”.

Tutte le fatture elettroniche relative alle cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino, dovranno normalmente essere inviate allo SdI (Sistema di Interscambio). Sarà onere del Sistema di Interscambio, trasmetteterle all’ufficio tributario di San Marino, il quale, effettuate le opportune verifiche, potrà decidere se convalidare i documenti, mediante apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate italiana. L’AdE, poi, tramite apposito canale telematico, dovrà rendere noto l’esito dell’avvenuta verifica.

 

Nel caso in cui il documento digitale non dovesse superare il vaglio dell’Istituto Tributario Sammarinese e pertanto risultasse non convalidato nella regolarità delle operazioni effettuate, il cedente italiano dovrà emettere una nota di variazione ai sensi dell’articolo 26, comma 1, d.P.R. 633/1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Al contrario, in caso di avvenuta convalida della cessione, questa può essere considerata a tutti gli effetti non imponibile ai sensi degli art. 8 e 9, d.P.R. 633/1972.

Ai fini IVA, invece, è necessario chiarire che questa risulta non imponibile, in caso di cessioni di beni (con trasporto o consegna nel territorio della Repubblica di San Marino) e servizi ad essi connessi, laddove sussista una condizione fondamentale: l’avvenuta convalida da parte dell’ufficio tributario sammarinese della regolarità del documento emesso dal cedente italiano.

 

Fatturazione elettronica da San Marino all’Italia:

Si assiste, al procedimento inverso, nel caso in cui le fatture elettroniche vengano emesse da operatori della Repubblica Sammarinese nei confronti di soggetti passivi italiani.

Le fatture emesse da operatori sammarinesi nei confronti di soggetti passivi italiani (con trasporto dei beni da San Marino all’Italia) seguiranno, invece, il percorso opposto.

Pertanto le fatture elettroniche relative a tali cessioni di beni e sevizi, saranno trasmesse dall’Ufficio Tributario sammarinese, sempre in formato elettronico, al Sistema di Interscambio italiano. A tal proposito lo SdI dovrà mettere a disposizione un apposito canale telematico.

Pur trattandosi di uno stato extra UE, per gli acquisti di beni provenienti da San Marino non viene applicata la normativa prevista per le importazioni.

 

Modalità di acquisto da San Marino: gli scenari possibili

Si distinguono, pertanto, due diverse modalità di acquisto, tra loro alternative:

  • Acquisto con addebito di imposta da parte del fornitore di San Marino;
  • Acquisto senza addebito d’imposta.

Il primo caso è quello in cui l’Iva è già stata versata dal soggetto cedente sammarinese.

Nel secondo scenario, invece, l’imposta sul valore aggiunto deve essere assolta dal cessionario nostrano attraverso il meccanismo del reverse charge (link) mediante integrazione della fattura ricevuta.

 

Quale codice destinatario dovrà essere utilizzato?

Proprio alla luce del nuovo provvedimento e del relativo avvento della perentorietà del formato digitale delle fatture, l’ufficio tributario della repubblica di San Marino ha regolato l’utilizzo del codice destinatario nell’ambito dei  rapporti commerciali tra operatori italiani e sammarinesi, predisponendo un unico codice: “2R4GT08”.

E’ questo, quindi, il solo codice alfanumerico che gli esercenti del bel paese dovranno indicare esclusivamente nelle e-fatture emesse nei confronti dei sammarinesi.

Seppur già attivo dal 1 ottobre, rimarrà transitoriamente opzionale fino al 30 giugno, per rientrare, poi, parallelamente alla fatturazione elettronica trasfrontaliera, ufficialmente nell’alveo dell’obbligatorietà dal 1 luglio 2022, così come stabilito dal decreto n° 168 del 21 giugno scorso, da cui questo prende vita.

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